IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale e' stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli "enti pubblici non economici", delle "regioni e delle autonomie locali", del "Servizio sanitario nazionale" e delle "istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci"; Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 133650 del 5 aprile 1995, con la quale sono stati puntualizzati alcuni aspetti riguardanti le disponibilita' finanziarie per il comparto "enti pubblici non economici"; Vista la lettera prot. n. 589 del 28 gennaio 1997 (pervenuta in data 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo attuativo dell'art. 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici (disciplina afferente al personale medico e veterinario, concernente il periodo 1 gennaio 1994/31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1 gennaio-1994/3 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USSPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici /Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR; Visto l'art. 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, sottoscritto in data 11 ottobre 1996 che, al comma 1, testualmente prevede "Immediatamente dopo la stipula del presente contratto le parti si incontrano per definire le norme che regolino compiutamente il rapporto di lavoro dei medici e medici veterinari dipendenti dagli enti del comparto"; Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto testo concordato, il quale prevede che "la disposizione del predetto accordo hanno lo stesso periodo di validita' stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 per la parte normativa e per quella economica"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 7,57 miliardi ed in lire 13,19 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici; importi che con la citata lettera del Ministero del tesoro del 5 aprile 1995 sono stati puntualizzati in lire 18,71 miliardi per il 1995 ed in lire 32,6 miliardi per il 1996 fermo restando i complessivi importi definiti con la indicata direttiva del 1 febbraio 1995 per l'intero settore degli enti pubblici non economici (complessivo anche degli importi definiti per l'autonoma separata area dirigenziale) indicati in complessive lire 141,98 miliardi per il 1995 e lire 237,21 miliardi per il 1996; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995 come ulteriormente puntualizzato nella citata lettera del Ministero del tesoro del 5 aprile 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina dei rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilita' finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalita' ed il maggiore impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la qualita' del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttivita' da erogare, sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici; Vista l'autorizzazione espressa del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 1997; Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione . .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni . .." e ad "esercitare . .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano . .. 1) funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo attuativo dell'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici (disciplina afferente al personale medico e veterinario), concernente il periodo 1 gennaio 1994/31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1 gennaio 1994/31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici/Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 14 febbraio 1994 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 2