IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5 settembre  1994  e  del  1  febbraio  1995
impartite  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli  enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria  per  il
1995),  ed  in  particolare l'art. 2, comma 13, con il quale e' stata
determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire
4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti
degli "enti pubblici non economici", delle "regioni e delle autonomie
locali", del "Servizio sanitario nazionale" e  delle  "istituzioni  e
degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le
competenti  amministrazioni  pubbliche  provvedono  nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci";
  Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 133650  del  5  aprile
1995,   con   la   quale  sono  stati  puntualizzati  alcuni  aspetti
riguardanti le  disponibilita'  finanziarie  per  il  comparto  "enti
pubblici non economici";
  Vista  la  lettera  prot.  n. 589 del 28 gennaio 1997 (pervenuta in
data 30 gennaio 1997), con  la  quale  l'ARAN,  in  attuazione  degli
articoli  51,  comma  1,  e  52,  comma  3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed  integrazioni,  ha
trasmesso,  ai  fini  dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione", il
testo dell'accordo attuativo dell'art. 94  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza e
delle    specifiche    tipologie   professionali   dipendente   dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto  di  contrattazione
collettiva degli enti pubblici non economici (disciplina afferente al
personale  medico  e  veterinario,  concernente  il periodo 1 gennaio
1994/31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e  1  gennaio-1994/3
dicembre  1995  per  gli  aspetti economici, concordato il 23 gennaio
1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,  CIDA,
CISAL,  UGL,  CONFEDIR,  CONFSAL,  RDB/CUB,  USSPPI, UNIONQUADRI e le
organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici  /Dirigenti,
UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR;
  Visto  l'art.  94  del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche  tipologie
professionali,  dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese
nel  comparto  del  personale  degli  enti  pubblici  non  economici,
sottoscritto  in  data  11 ottobre 1996 che, al comma 1, testualmente
prevede "Immediatamente dopo la stipula  del  presente  contratto  le
parti  si incontrano per definire le norme che regolino compiutamente
il rapporto di lavoro dei medici e medici veterinari dipendenti dagli
enti del comparto";
  Visto il "testo concordato" in precedenza  indicato,  il  quale  e'
stato   inviato  unitamente  ad  una  relazione  tecnico-finanziaria,
corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52,  comma  3,
del   decreto   legislativo   n.  29/1993,  da  appositi  "prospetti"
contenenti "l'individuazione del  personale  interessato,  dei  costi
unitari  e  degli  oneri riflessi del trattamento economico previsto,
nonche'  la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta   ed
indiretta,   ivi   compresa   quella   rimessa   alla  contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
  Visto in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  predetto  testo
concordato,  il  quale  prevede  che  "la  disposizione  del predetto
accordo hanno lo stesso periodo di validita' stabilito dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 per la parte normativa e per
quella economica";
  Visto  l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre  1993,  n.
470  e  dal  decreto  legislativo  23 dicembre 1993, n. 546, il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
 Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato
precisato  che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori
benefici  economici,  oltre  l'indennita'  di  vacanza   contrattuale
attribuita,  per  nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con
il provvedimento del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  28
aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno
1994)  e  prorogato  fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27
luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995
e' stata definita, nell'ambito degli  indicati  stanziamenti  di  cui
alla  legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli
contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego  e  le  autonome  separate aree di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e  per  la
dirigenza  medica  e veterinaria", indicando, in particolare, in lire
7,57 miliardi  ed  in  lire  13,19  miliardi  gli  specifici  importi
destinati,  rispettivamente  per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  del  personale  dell'area
della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali dipendente
dalle   amministrazioni   pubbliche   ricomprese   nel   comparto  di
contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici;  importi
che  con la citata lettera del Ministero del tesoro del 5 aprile 1995
sono stati puntualizzati in lire 18,71 miliardi per  il  1995  ed  in
lire  32,6  miliardi per il 1996 fermo restando i complessivi importi
definiti con la indicata direttiva del 1 febbraio 1995  per  l'intero
settore  degli  enti  pubblici non economici (complessivo anche degli
importi definiti per l'autonoma separata area dirigenziale)  indicati
in  complessive  lire  141,98  miliardi  per  il  1995  e lire 237,21
miliardi per il 1996;
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta  in
contrasto  con  le  citate  direttive  del  5  settembre 1994 e del 1
febbraio 1995, impartite, a seguito  di  intesa  intervenuta  con  il
Ministro  del  tesoro,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
all'ARAN, previa intesa  espressa  dalla  conferenza  dei  presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo
avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Considerato  che  la  spesa  complessiva  diretta  ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  determinate  dalla  legge  n. 725/1994 e
dalla direttiva del 1 febbraio 1995 come ulteriormente  puntualizzato
nella  citata  lettera  del  Ministero  del tesoro del 5 aprile 1995,
razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico,
nel rispetto delle indicazioni contenute nei  documenti  di  politica
economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato e' coerente con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina dei
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993;
  Tenuto  conto  che  il testo concordato in questione realizza, come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore  impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la
qualita' del lavoro e dei servizi,  collegando  tali  trattamenti  ad
obiettivi   di  produttivita'  da  erogare,  sulla  base  di  criteri
selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei
risultati;
  Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato
testo concordato, nel rendere piu'  flessibile  l'organizzazione  del
lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni
pubbliche,  contribuisce,  con  una maggiore responsabilizzazione dei
dirigenti,   ad   accrescere   l'efficacia   e   l'efficienza   delle
amministrazioni  pubbliche,  realizzando l'obiettivo di migliorare le
relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale  diminuzione dei costi
complessivi dei servizi pubblici;
  Vista l'autorizzazione espressa del Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione del 14 febbraio 1997;
 Visto  il  decreto  del presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini,  e' stato delegato a provvedere alla "attuazione  . .. del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni  . .." e ad "esercitare   . ..  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che  riguardano   . .. 1)
funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per
la  rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
alla  sottoscrizione  dell'allegato  testo   dell'accordo   attuativo
dell'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale  dell'area  della  dirigenza  e  delle specifiche tipologie
professionali dipendente dalle amministrazioni  pubbliche  ricomprese
nel  comparto  di  contrattazione  collettiva degli enti pubblici non
economici (disciplina afferente al personale medico  e  veterinario),
concernente  il  periodo  1  gennaio  1994/31  dicembre 1997, per gli
aspetti normativi e 1 gennaio 1994/31 dicembre 1995 per  gli  aspetti
economici,   concordato   il   23   gennaio  1997  tra  l'ARAN  e  le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR,
CONFSAL, RDB/CUB, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di
categoria    CISL/Enti     pubblici/Dirigenti,     UIL/DEP/Dirigenti,
CIDA/FENDEP/Ministeri, CISAL/FIALP, FLEPAR.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 14 febbraio 1994
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                          Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 2